Statuto

Probiviri Associazione Dilettantistica Pescatori Sile

NUOVO STATUTO ADPS del 20 giugno 2023

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PESCATORI SILE

 

Art. 1 – VARIAZIONE ART. 2 comma 1 E ART. 6, INTEGRAZIONE ALL’ART. 10 comma f DELLO STATUTO SOCIALE

La sede dell’Associazione sportiva dilettantistica, denominata: “ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA PESCATORI SILE” è a 31057 SILEA (TV) in via Internati 1943/45 n. 37/
A con Codice Fiscale n. 94002040262
Essa ha natura di associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000 e di ente
associativo come normato dall’art. 5 del D.Lgs. 460/97 e successive integrazioni e modificazioni
L’associazione è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e
successive modificazioni per poter essere iscritta al registro nazionale delle associazioni e società
sportive dilettantistiche istituito dal CONI ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 del Decreto Legge
28 maggio 2004 n. 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186. L’Associazione può aderire ad
un Ente di promozione sportiva, ed usufruisce delle relative facilitazioni di legge.

 

Art. 2 – SCOPI E ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
1.L’Associazione in particolar modo intende promuovere l’esercizio e l’organizzazione di attività
sportive dilettantistiche legate al mondo ittico; promuovere e diffondere, con adeguate iniziative, la
coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell’integrità dell’ambiente naturale;
tutelare la qualità degli ambienti di pesca adottando ogni iniziativa atta allo scopo. Svolgere e
collaborare alle attività di vigilanza
con l’istituzione di un proprio Corpo di Vigilanza e di istruzione
in materia di pesca; collaborare con Enti pubblici ai fini di una reale partecipazione alla realizzazione
degli obiettivi di programmazione in materia di pesca; svolgere e collaborare alle attività di
ripopolamento ittico; promuovere attività sportive legate alla pesca, compresa l’attività didattica di
avvio, aggiornamento e perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e
l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dalla federazione e/o ente di promozione di
appartenenza. A tale scopo l’Associazione potrà organizzare manifestazioni sportive e porre in essere


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ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.
L’Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al previsto registro
nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, ha come scopo prevalente lo
sviluppo e l’incremento di attività sportivo dilettantistica e attività amatoriale.
L’Associazione potrà promuovere e gestire attività sportive, culturali, turistiche, ricreative, di ricerca e
di formazione, promozione sociale, ambientalistiche, di volontariato e coinvolgimento di persone
disabili valorizzando le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi,
utilizzando i metodi del libero associazionismo tesi al raggiungimento di un corretto rapporto
dell’uomo con l’ambiente e il proprio tempo libero.
2. L’Associazione si impegna a conformarsi alle norme e direttive del CONI o dell’ente di
promozione sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi.
3. L’Associazione potrà incentivare attività di formazione, di corsi inerenti le attività
dell’Associazione stessa.

Art. 3 – ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
– Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani e gli stranieri che ne condividano le
finalità senza limite di numero, sesso, religione, razza, lingua e credo politico; tutti possono essere
eletti negli organi sociali.

Art. 4 – MODALITA’ DI ADESIONE E QUOTA ASSOCIATIVA
Per essere ammessi a socio è necessario compilare la domanda e sottoscriverla con l’osservanza delle
seguenti modalità ed indicazioni:
a) Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuali recapiti telefonici e di posta
elettronica;
b) Versare la quota associativa prevista;
c) Dichiarare di aver letto il presente Statuto e di attenersi a quanto previsto e anche alle deliberazioni
e prescrizioni degli Organi Sociali;
L’accettazione della domanda comporta l’acquisizione della qualifica di socio ed è seguita
dall’iscrizione al libro dei soci.
La quota associativa non è trasmissibile a terzi e non è rivalutabile.


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Art. 5 – ESCLUSIONE
Non possono far parte dell’Associazione coloro che :
a) Siano stati condannati per gravi reati relativi all’esercizio della pesca;
b) Siano stati espulsi per gravi violazioni degli articoli del Regolamento di pesca
c) Non siano in regola con il versamento della tassa per l’esercizio della pesca dilettantistico
sportiva prevista dalla Regione di residenza , se non esenti.

Art. 6 – DECADENZA E RECESSO
La qualifica di socio si perde
per mancato versamento della quota annuale o per recesso volontario
o per espulsione
Ogni socio ha diritto di recedere dall’Associazione previa comunicazione scritta indirizzata al
Presidente. Il recesso non dà diritto alla restituzione della quota associativa già versata, qualunque
ne sia il motivo. Il provvedimento di espulsione è assunto dai Probiviri alla presenza dell’interessato.

Art. 7 – TIPI DI SOCI
Sono soci ordinari tutti gli iscritti che hanno compiuto il 18° anno di età e che sono in regola con il
pagamento della quota associativa valida dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno che deve
essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno. I soci ordinari hanno diritto al voto e dovere di
partecipare all’attività di gestione dell’Associazione.
Sono soci aggregati i giovani che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età. I soci aggregati
possono partecipare alle assemblee con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
Per le seguenti categorie di soci il Consiglio Direttivo stabilisce un importo ridotto per il libretto di
pesca annuale:
– Pierino ( il socio che non abbia compiuto i 14 anni al momento dell’iscrizione dietro presentazione
di un documento valido)
– Pensionato (solo con pensione al minimo sociale con presentazione di idoneo attestato )
– Portatore di Handicap ( con presentazione di attestato rilasciato da Ente competente)
La quota annuale di socio è uguale per tutti i soci e viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
La disciplina del rapporto associativo è uniforme. Tutti i soci maggiorenni godono al momento


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dell’ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali e dell’elettorato attivo e passivo.
Il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con
i responsabili della vigilanza e con i membri dei vari organi sociali ( Consiglio Direttivo, Probiviri,
Revisori dei Conti). Il socio deve astenersi da qualsiasi atto o dichiarazione che possa nuocere
all’Associazione e alle Associazioni facenti parte dell’Associazione di II livello a cui L’ “Associazione
Dilettantistica Pescatori Sile” vorrà aderire.

Art. 9 – ORGANI SOCIALI
Sono organi fondamentali dell’Associazione :
– L’Assemblea dei Soci
– Il Consiglio Direttivo
– Il Presidente
– Il Collegio dei Probiviri
– Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta la totalità dei soci
All’assemblea spetta :
a) L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei
Revisori dei Conti;
b) L’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno in corso e di quello preventivo dell’anno futuro
predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) L’approvazione di eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
d) L’approvazione del Regolamento Interno
e) Lo scioglimento dell’Associazione.
f) Le modalità di elezione per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo del Collegio dei
Probi Viri e del Collegio dei Revisori dei Conti prevedono le seguenti operazioni:
– Convocazione di tutti i soci in regola con il versamento annuale
– Iscrizione e elenco dei candidati.


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– Insediamento commissione elettorale ( presidente e scrutatori ) gestita dal Consiglio Direttivo
uscente
– Scheda elettorale con l’elenco di tutti i candidati dove gli elettori possono esprimere al massimo 5
preferenze
– Preparare urna elettorale
– Il primo eletto è colui che otterrà il maggior numero di voti (a maggioranza relativa) e a seguire tutti
gli altri in ordine decrescente fino al massimo previsto di 11 eletti.

Art. 11 – CONVOCAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno dal Presidente entro il 31 gennaio.
L’assemblea , in prima convocazione, è validamente costituita con l’intervento della metà più uno dei
soci iscritti e , i seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 12 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal Presidente .
Non sono ammesse deleghe.
Le decisioni dell’Assemblea sono valide ed efficaci quando hanno ottenuto la maggioranza relativa
dei voti presenti al momento della votazione.
Dette decisioni vengono verbalizzate dal Segretario, sottoscritte dallo stesso e dal Presidente e
vengono conservate nel registro delle deliberazioni dell’associazione che dovrà essere custodito dal
Segretario.

Art. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari che va da un minimo di tre a un massimo di
undici componenti, eletti direttamente dall’assemblea dei soci ed è presieduto dal suo Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha una durata in carica di 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo viene convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno il 40% dei
suoi componenti.

Art. 14 – COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Sono compiti del Consiglio Direttivo :
a) Informare i soci sull’andamento complessivo della gestione e delle attività
b) Predisporre i rendiconti consuntivi e preventivi annuali
c) Determinare la quota associativa annuale


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d) Determinare il contributo per ogni servizio di pesca offerto ai soci
e) Redigere il Decalogo di pesca nel rispetto delle leggi vigenti sia della Regione sia dell’Ente Parco
f) Provvedere a presentare all’Assemblea dei soci le proposte di modifica dello Statuto
g) In caso di infrazioni al Regolamento Interno o al Decalogo di pesca può sanzionare il socio con
un’Ammonizione, tre ammonizioni possono , a giudizio del Consiglio Direttivo, portare alla
radiazione del socio.
h) Eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario scegliendoli tra i componenti del Consiglio
Direttivo stesso.
i) Provvedere allo svolgimento di tutti i compiti non espressamente assegnati ad altri organi sociali
2 – Il Consiglio Direttivo può altresì , in caso di urgenza, adottare le decisioni di cui alle lettere b) e c)
dell’articolo 10 spettanti all’Assemblea, che dovrà essere convocata in via straordinaria entro 60
giorni. Le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo dovranno quindi essere ratificate dalla
maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione stessa.

Art. 15 IL PRESIDENTE
Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Il Presidente presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, sottoscrive i verbali
delle sedute, cura l’attuazione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di
impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.
Il Presidente può delegare il Segretario alla redazione e controllo dei bilanci sia consuntivi sia
preventivi e incaricarlo per essere affiancato in quelle attività in cui necessita il suo operato.

Art. 16 – Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI
– Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi .
– Il Collegio dei Probiviri rimane in carica 4 (quattro) anni ed è eletto con le stesse modalità del
Consiglio Direttivo.
– Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali contrasti interni all’Associazione.
– Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
– Avverso le decisioni dei Probiviri può essere proposto ricorso all’Assemblea.
I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che dovessero sorgere con


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l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
– Compete al Collegio dei Probiviri l’erogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) Sospensione della qualità di socio ( in caso di infrazione che necessita il giudizio del Consiglio
Direttivo). La sospensione della qualifica di socio consiste nella temporanea privazione dei diritti
connessi alla qualità di socio per un minimo di 7 (sette) giorni fino ad un massimo di 1 (uno) anno. La
sospensione viene inflitta per gravi violazioni delle norme che disciplinano l’esercizio della pesca,
ovvero per gravi violazioni alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualifica di
socio, ovvero in caso di ripetute violazioni lievi che comunque hanno generato un ammonizione
b) Espulsione
L’espulsione è inflitta per violazioni particolarmente gravi che abbiano comportato un danno al patrimonio
faunistico delle acque e/o all’ambiente oltre che per gravi inadempienze alle norme di
comportamento, al Regolamento Interno e al Decalogo di pesca.

Art. 17 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti si compone di 3 membri effettivi
b)Il loro incarico dura per 4 (quattro) anni .
c)Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa
e l’inventario dei beni mobili e immobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo e di
redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea.
d) Il Collegio dei Revisori è tenuto a verbalizzare i suoi atti.

Art. 18 – PATRIMONIO E ENTRATE
1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da :
– Eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione
– Eventuali fondi di riserva costituiti per le eccedenze di bilancio
– Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
2) Le entrate sono costituite da :
– Quote sociali e introiti per servizi ai soci .
– Eventuali contributi dei soci che fruiscono delle iniziative dell’Associazione
– Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione
– Ogni altra entrata che , a titolo di sovvenzione o contributo, concorra ad incrementare la
disponibilità di bilancio.


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Art. 19 – GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
– Le funzioni di Membro del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali sono completamente
gratuite.
– Eventuali rimborsi spese, per attività istituzionali, dovranno essere concordati e definiti
specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell’Associazione.

Art. 20 – RENDICONTO ECONOMICO
Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 novembre al 31 ottobre di ogni anno.
Entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale devono essere presentati all’Assemblea
il rendiconto economico consuntivo e preventivo per il successivo esercizio predisposti dal Consiglio
Direttivo.

Art. 21 – DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI
Durante la vita dell’Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di
gestione.

Art. 22 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati . In caso di scioglimento dall’Associazione per qualsiasi causa, il
patrimonio sociale andrà devoluto ad analoghe organizzazioni di carattere non lucrativo.

Art. 23 – DURATA
L’Associazione avrà durata illimitata

Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai
principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 

Il Segretario dell’Assemblea                                                                                Il Presidente dell’Assemblea
(CALZAVARA FRANCESCO)                                                                                        (ONGARO ROBERTO)Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è NUOVO-STATUTO-ADPS-del-20-giugno-20233987-ONGARO-320x104.jpg

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